Cos'รจ
Riferimenti normativi
Questi i principali riferimenti normativi:
Innanzitutto, ilย decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante โRiordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitร , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioniโ; quindi, laย delibera n. 50 del 2013 della CIVIT; e, congiuntamente ad essi, gliย allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CIVIT;ย atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016.
Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalitร per lโesercizio dellโaccesso civico di cui allโart. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.
Ogni istituto, in siffatta maniera, pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti lโorganizzazione, lโattivitร e le finalitร istituzionali previste dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza. Restano fermi, comunque, i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Legge n.241/90ย (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Legge n. 15/05ย (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sullโazione amministrativa);
D.lgs.n. 82/05ย (Codice dellโAmministrazione digitale); Vista la legge n. 69/09 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitivitร nonchรฉ in materia di processo civile); Legge n. 15/2009 (Delega al Governo finalizzata allโottimizzazione della produttivitร del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchรฉ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dellโeconomia e del lavoro e alla Corte dei conti);
D.lgs. n. 150/09ย (Il decreto Brunetta โ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitร del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);
Legge n. 190/12ย (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellโillegalitร nella Pubblica Amministrazione);
D.lgs n. 33/2013ย (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicitร , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);ย D.lgs n. 97/2016ย (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicitร e trasparenza correttivo della legge n. 190/12 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dellโarticolo 7 della legge n.124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Linee guida (Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) con lโAllegato 1 (Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche) e lโAllegato 2 (Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche).
Schema delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti allโaccesso civico di cui allโart. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.
LโAccesso civico
Lโaccesso civico non va confuso con lโaccesso โordinarioโ o โdocumentaleโ regolato dalla legge n. 241/1990 (cfr Regolamento Trasparenza).
Si distinguono due tipologie di accesso civico: semplice e generalizzato.
Accesso civico semplice: la sussistenza di obblighi di pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiederli se la pubblicazione รจ stata omessa;
Accesso civico generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullโutilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dallโarticolo 5-bis del decreto.
Caratteristiche dellโaccesso civico
Non รจ prevista nessuna limitazione soggettiva.
Lโistanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Procedimento di accesso
Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso il Dirigente Scolastico ha lโobbligo di emanare un provvedimento amministrativo conclusivo. Se รจ concesso lโaccesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne dร notizia al controinteressato e i dati/documenti saranno trasmessi allโistante non prima di 15 giorni .
Obbligo di motivazione
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellโaccesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dallโarticolo 5-bis del Decreto.
In caso di diniego totale o parziale dellโaccesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente puรฒ presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Esclusioni e limiti allโaccesso
Lโaccesso รจ rifiutato dal Dirigente Scolastico per evitare pregiudizio a interessi pubblici (elenco chiuso tra cui conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attivitร ispettive); a interessi privati (protezione dei dati personali; libertร e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietร intellettuale, il diritto dโautore e i segreti commerciali).
Potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente puรฒ ricorrere al dirigente del Ministero dellโIstruzione dellโambito territoriale provinciale corrispondente, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dellโarticolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dellโobbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dellโistanza a fornire quanto richiesto.
Il Regolamento
Alcune scuole hanno previsto e declinato regolamentandolo un apposito regolamento. Tale regolamento ha per scopo la trasparenza e la pubblicitร dellโattivitร amministrativa, il suo svolgimento imparziale attraverso lโesercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dellโIstituzione scolastica, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullโutilizzo delle risorse pubbliche, la promozione della partecipazione al dibattito pubblico.
A cosa serve
Assicurare lโaccessibilitร totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attivitร , allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullโutilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.
Come si accede al servizio
Lโistanza puรฒ essere trasmessa per via telematica o presentata alla segreteria dellโIstituzione Scolastica, attraverso il modulo in allegato.
Responsabile: Prof. Francesco Rossi
Mail rmpc320006@pec.istruzione.it
Responsabile Regionale:
Direttore Generale Dott.ssa Anna Paola Sabatini
drla@postacert.istruzione.it
Luoghi in cui viene erogato il servizio
-
indirizzo
Via di Bravetta, 545 CAP: 00164 Roma
-
CAP
00164
-
Orari
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
-
indirizzo
Via di Bravetta, 395/a 00164 Roma
-
CAP
00164
-
Orari
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
-
indirizzo
Via Ettore Paladini, 6 Roma 00149
-
CAP
00149
-
Orari
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Per attivare il servizio non รจ necessaria nessuna azione propedeutica.
Tempi e scadenze
Ore 8.00 Apertura servizio
Si puรฒ fare richiesta di accesso civico a partire dal 01 settembre di ogni anno al 31 agosto. Le richieste saranno prese in esame tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
01
SetDocumenti
Contatti
- Telefono: 06121123660
- Email: RMPC320006@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
I nostri uffici rimarranno vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento inerente al servizio.