I percorsi già denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) hanno assunto la denominazione di “Formazione scuola-lavoro”, a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, richiamata anche nella documentazione ministeriale del 2026 .
Per i licei, il monte ore minimo previsto dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è di 90 ore complessive nel secondo biennio e nel quinto anno . I percorsi hanno natura formativa e orientativa, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e non costituiscono un rapporto individuale di lavoro .
La progettazione deve essere coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale dell’indirizzo liceale. La scuola individua il docente coordinatore della progettazione; le attività con i soggetti ospitanti richiedono convenzioni, adeguato tutoraggio e valutazione degli apprendimenti .
Sul piano della salute e sicurezza, l’articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, prevede che:
- le convenzioni con le imprese ospitanti non possano prevedere l’impiego degli studenti in lavorazioni ad elevato rischio, individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa;
- la tutela assicurativa richiamata dalla disposizione comprenda anche gli infortuni nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dello studente al luogo di svolgimento del percorso e viceversa .
In sintesi, nei licei la formazione scuola-lavoro mantiene la propria funzione educativa e prevalentemente orientativa: le esperienze devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, accompagnate da tutoraggio e organizzate nel rispetto dei rafforzati presidi di sicurezza .
FSL-modulo-autorizzazione_PATTO-26-27
Amministratore_Montale